L’agevolazione per i NEET ha cessato di produrre i suoi effetti al 31/12/2023.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE – NEET  (D.L. 48/2023 Art. 27)

L’articolo 27, del decreto-legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, prevede il riconoscimento di un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che nel periodo dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumono giovani “NEET”.

Con la presente informativa si intende fornire un quadro sintetico della misura illustrandone destinatari, requisiti e modalità di accesso. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Destinatari del beneficio:

Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro del settore privato che dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumano giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Trading) di età compresa tra i 15 ed i 29 anni.

Requisiti e condizionalità:

Giovani che al momento dell’assunzione non abbiano compiuto 30 anni di età (max 29 anni e 364 giorni);

Che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione;

Che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”: attraverso l’adesione a Garanzia Giovani, oppure attraverso un Patto di servizio nell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), già sottoscritto al momento della presentazione dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo;

L’assunzione deve, inoltre, determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra indicati, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il/la giovane non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il/la giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il/la giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il/la giovane sia assunto/a in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure sia assunto/a in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023:

  • Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • Apprendistato professionalizzante o di mestiere

L’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporto a tempo pieno che a tempo parziale.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a tempo determinato.

Misura dell’incentivo:

L’agevolazione contributiva riconosciuta è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi, utilizzabile mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

L’incentivo è considerato di tipo economico, pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito potrà essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria, anche di natura non previdenziale.

Durata massima del beneficio:

La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione, sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato che di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo deve essere fruito, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell’incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025 (cfr. Circolare Inps n. 68/2023).

Cumulabilità

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato il beneficio è cumulabile con l’incentivo triennale per i Giovani Under 36 ma in questo caso l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 Modalità di richiesta e fruizione

Il datore di lavoro interessato alla fruizione dell’incentivo è tenuto a presentare una domanda preliminare di ammissione tramite l’apposito modulo di istanza online “NEET23”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale dell’Inps.

Entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta, l’Inps provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente comunica all’Inps, tramite il portale delle Aziende e Consulenti, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

 

SINTESI DELL’INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI NEET

Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, Art. 27) prevede un’esenzione contributiva per i datori di lavoro che assumono giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Trading) tra i 15 e i 29 anni nel periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

L’incentivo mira a incentivare l’occupazione giovanile, con particolare attenzione ai giovani in situazioni di svantaggio lavorativo, fornendo un’esenzione contributiva significativa per un periodo massimo di 12 mesi.

Destinatari:

Datori di lavoro privati che assumono giovani NEET tra i 15 e i 29 anni.

Requisiti:

Età massima di 29 anni.

Giovani che non lavorano né sono inseriti in percorsi di studio/formazione.

I giovani devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia Giovani o Patto di servizio Gol).

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.

Condizioni aggiuntive per 25-29 anni:

Senza lavoro retribuito per almeno sei mesi.

Senza diploma di istruzione secondaria o qualifica/specializzazione.

Completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e senza lavoro regolarmente retribuito.

Assunzione in settori con disparità uomo-donna maggiore del 25%.

Beneficio:

Esenzione contributiva del 60% sulla retribuzione mensile lorda imponibile per massimo 12 mesi.

Si applica a assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante/mestiere.

Cumulabile con l’incentivo triennale per giovani under 36 (nel caso di assunzione a tempo indeterminato).

Durata massima del beneficio:

12 mesi dalla data di assunzione.

Deve essere fruito entro il 28 febbraio 2025.

Cumulabilità:

Cumulabile con l’incentivo triennale per giovani under 36 (nel caso di assunzione a tempo indeterminato).

Modalità di Richiesta e Fruizione:

Presentazione di domanda preliminare tramite l’applicazione “Portale delle Agevolazioni” dell’Inps.

Conferma di disponibilità di risorse entro 5 giorni dalla richiesta.

Comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto entro i successivi sette giorni tramite il portale delle Aziende e Consulenti.

Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse

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