INCENTIVO OCCUPAZIONE DONNE SVANTAGGIATE (Legge n.197/2022 art. 1 c. 289)

Al fine di promuovere l’occupazione femminile, la legge di Bilancio 2023 ha previsto un esonero contributivo entro un massimo di 8.000 euro su base annua per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Con la Circolare n. 58 del 23 giugno 2023, l’Inps ha fornito le linee guida necessarie per l’accesso all’ esonero contributivo di cui alla legge di Bilancio 2023 e di cui alla legge di Bilancio 2021, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, così come autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C (2023) 4063 finale del 19 giugno 2023.

Destinatari del beneficio:

Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro del settore privato che assumano donne svantaggiate.

Condizioni per usufruire del beneficio:

  1. rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  2. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. rispetto dell’incremento occupazionale: è richiesto che l’assunzione/trasformazione garantisca un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro

Il beneficio è riconosciuto dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

  • per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, per la durata massima di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione per la durata massima di 18 mesi;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Sono esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulati a tempo indeterminato, le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo:

La previsione normativa è da intendersi in riferimento alle “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, ovvero:

  1. donne con almeno 50 di età disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (illustrati dal D.l. 327/2022) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La misura dell’incentivo è pari a:

  • 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Cumulabilità:

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici.

L’incentivo è sottoposto al plafond del Temporary Framework, variabile per settore di impresa.

Recupero dell’incentivo per il secondo semestre dell’anno 2022

Per quanto riguarda l’esonero donne svantaggiate, di cui alla legge di Bilancio 2021, si ricorda che era stato previsto un esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di diciotto mesi, nel limite di 6.000 euro annui, con riferimento alle donne svantaggiate.

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, prorogava l’applicabilità dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

In forza dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, avvenuta in data 19 giugno 2023, è possibile recuperare i contributi esonerabili anticipati dai datori di lavoro, relativi alle assunzioni avvenute nel secondo semestre 2022.

IN SINTESI L’INCENTIVO OCCUPAZIONE DONNE SVANTAGGIATE (Legge n.197/2022 art. 1 c. 289)

Destinatari:

  • Datori di lavoro del settore privato che assumono donne svantaggiate.

Condizioni per usufruire del beneficio:

  • Regolarità degli obblighi contributivi.
  • Assenza di violazioni delle norme del lavoro.
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi.
  • Incremento occupazionale netto.

L’agevolazione si applica anche nel caso non determini un incremento occupazionale netto, nei seguenti casi:

  • Dimissioni volontarie.
  • Invalidità.
  • Pensionamento per raggiunti limiti d’età.
  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro.

Periodo di validità dell’incentivo:

  • Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
  • Per assunzioni a tempo determinato: massimo 12 mesi.
  • Per assunzioni a tempo indeterminato: massimo 18 mesi.
  • Per trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato: complessivi 18 mesi a partire dalla data di assunzione.

Esclusioni:

  • Apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente o a chiamata (anche a tempo indeterminato), prestazioni di lavoro occasionale.

Lavoratrici per cui spetta l’incentivo:

  • Donne disoccupate da oltre dodici mesi con almeno 50 anni.
  • Donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti UE senza impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi.
  • Donne di qualsiasi età in settori con disparità occupazionale di genere, senza impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi.
  • Donne di qualsiasi età senza impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Misura dell’incentivo:

  • 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a 8.000 euro annui, riparametrati mensilmente. Riduzione proporzionale per contratti a tempo parziale.

Cumulabilità:

  • Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, purché non vietato.

Recupero dell’incentivo per il secondo semestre del 2022:

  • Possibilità di recuperare i contributi esonerabili anticipati dai datori di lavoro relativi alle assunzioni nel secondo semestre del 2022, autorizzato dalla Commissione europea in data 19 giugno 2023.

 

Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse

 

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