L’agevolazione Under 36 non è stata estesa per il 2024 ed ha cessato di produrre i suoi effetti.

INCENTIVO OCCUPAZIONALE GIOVANI UNDER 36 (Manovra 2023 – Art. , c. 297, L 2022, n. 197)  

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, in favore dei datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso la trasformazione di contratti a termine, giovani under 36, l’applicazione di un esonero contributivo al 100% con un tetto annuale pari a 8.000 euro.

Con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha fornito le linee guida per l‘accesso al suddetto esonero contributivo e in merito all’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, applicabili al secondo semestre 2022, relativamente alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C (2023) 4061 final del 19 giugno 2023, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Con questa informativa intendiamo offrire una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

 Destinatari del beneficio:

Beneficiari di tale incentivo sono tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, ivi inclusi quelli del settore agricolo e le società cooperative che assumano personale in attuazione del vincolo associativo.

Sono compresi tutti i settori di attività economica, escluse le imprese del settore finanziario e le collaborazioni domestiche.

Il beneficio è riconosciuto:

  • Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, che possono anche prevedere lo svolgimento della prestazione secondo un orario ridotto (c.d. part-time), sia per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, entrambe effettuate nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 31/12/2023.
  • Sono esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e contratti di lavoro intermittenti, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Lo sgravio è previsto anche nel caso di assunzione di un lavoratore precedentemente occupato con un contratto di apprendistato presso altro datore, purché non confermato a tempo indeterminato al termine del periodo formativo.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Requisiti e condizionalità:

  • Giovani under 36 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata;
  • Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC;
  • applicazione del Ccnl comparativamente più rappresentativo: Il datore di lavoro deve correttamente ed integralmente applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritte, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge.
  • insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro: Per fruire dei benefici, non devono sussistere a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, provvedimenti di carattere amministrativo o giurisdizionale, definitivi in ordine a violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (allegato A, Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007).
  • rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: è richiesto al datore di lavoro il rispetto integrale delle norme di cui al T.U. sulla sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  • Il datore di lavoro non ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per Giustificato Motivo Oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

La misura dell’incentivo è pari al:

  • 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, inoltre, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 La durata massima del beneficio è pari a:

→ 36 MESI a partire dalla data di assunzione

→ 48 MESI a partire dalla data di assunzione per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Cumulabilità:

In linea generale, l’incentivo non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione, quali ad esempio l’Incentivo Donne.

L’incentivo è invece cumulabile con altri incentivi di natura economica e con l ‘incentivo NEET, di cui all’art. 27 del D.L. del 04/05/2023, n. 48.

La misura è concessa nel rispetto delle condizioni del Temporary framework, ivi inclusa la soglia di 2.000.000 euro complessivi delle misure straordinarie.

 

Sintesi dell’Incentivo Assunzioni Giovani Under 36 (Legge di Bilancio 2023):

Destinatari del beneficio:

  • Tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, ad eccezione del settore finanziario e delle collaborazioni domestiche.

Periodo di validità dell’incentivo:

  • Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
  • Si applica a assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, effettuate nel periodo indicato.

Esclusioni:

  • Contratti di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente o a chiamata (anche a tempo indeterminato).

Requisiti e condizionalità:

  • Giovani under 36 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato prima dell’assunzione.
  • Datore di lavoro in regola con il DURC.
  • Applicazione del Ccnl comparativamente più rappresentativo.
  • Assenza di provvedimenti per violazioni delle condizioni di lavoro.
  • Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
  • Nessun licenziamento individuale per Giustificato Motivo Oggettivo, o collettivo, di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica, nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all’assunzione.

Misura dell’incentivo:

  • 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL.
  • Limite massimo di 8.000 euro annui, proporzionalmente ridotto per contratti a tempo parziale.

Durata massima del beneficio:

  • 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
  • 48 mesi per i datori di lavoro privati nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Cumulabilità:

  • Non cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo, come l’Incentivo Donne.
  • Cumulabile con altri incentivi economici e con l’incentivo NEET (art. 27 D.L. 48/2023).

Note:

  • Il beneficio si estende anche a nuove assunzioni di lavoratori precedentemente in apprendistato presso altri datori.
  • La misura rispetta le condizioni del Temporary Framework, inclusa la soglia di 2.000.000 euro per le misure straordinarie.

 

Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse

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