AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE LAVORATORI e LAVORATRICI OVER 50  (Legge n.92/2012 art. 4 c. 8-11) 

INCENTIVO STRUTTURALE

L’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da un periodo di oltre 12 mesi ed ovunque residenti, consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. L’applicazione dell’agevolazione riguarda contratti a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni di precedenti rapporti a tempo determinato. Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica dell’incentivo e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata. 

Destinatari del beneficio: 

Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che assumono lavoratori/lavoratrici over 50, disoccupati da oltre 12 mesi ed ovunque residenti. 

 Condizioni per usufruire del beneficio: 

  1. Il lavoratore/la lavoratrice deve essere disoccupato registrato presso il centro per l’impiego competente per domicilio;
  2. Nel periodo dei 12 mesi antecedenti l’assunzione il lavoratore/la lavoratrice considerato non deve aver svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro 7 di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro;  
  3. Rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
  4. Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; 
  5. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 
  6. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; 
  7. Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. 
  8. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
  9. Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
  10. Rispetto dell’incremento occupazionale: è richiesto che l’assunzione/trasformazione garantisca un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; 
  11. L’impresa non deve essere in difficoltà (art. 2, punto 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014); 
  12. Il beneficiario non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato (cd. clausola Deggendorf). 

Sono soggetti ad esclusione: 

Lavoro accessorio, intermittente. 

Il beneficio è riconosciuto per i seguenti periodi: 

  • per le assunzioni a tempo determinato (tempo pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione, per la durata massima di 12 mesi; 
  • per le assunzioni a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione per la durata massima di 18 mesi; 
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. 

La misura dell’incentivo è pari a: 

L’assunzione consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. 

 

 IMPORTANTE: Non è previsto un massimale annuo di decontribuzione. 

 

Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse

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