AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE  (Legge n.92/2012 art. 4 c. 9-11) 

INCENTIVO STRUTTURALE

L’assunzione di donne cosiddette “svantaggiate” consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. La disciplina che regola l’agevolazione è contenuta nell’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. La durata della riduzione è di dodici mesi nel caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato. Si applica anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.  Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica dell’incentivo e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.  Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata. 

Destinatari del beneficio: 

Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che assumono donne svantaggiate. 

Condizioni per usufruire del beneficio: 

  1. Rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
  2. Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; 
  3. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 
  4. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; 
  5. Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. 
  6. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
  7. Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
  8. Rispetto dell’incremento occupazionale: è richiesto che l’assunzione/trasformazione garantisca un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; 
  9. L’impresa non deve essere in difficoltà (art. 2, punto 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014); 
  10. Il beneficiario non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato (cd. clausola Deggendorf). 

Sono soggetti ad esclusione: Lavoro ripartito, accessorio, intermittente. 

Il beneficio è riconosciuto per i seguenti periodi: 

  • per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, per la durata massima di 12 mesi; 
  • per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione per la durata massima di 18 mesi; 
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. 

 Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo: 

 La previsione normativa è da intendersi in riferimento alle “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, ovvero: 

  • donne con almeno 50 di età disoccupate da oltre dodici mesi; 
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (illustrati dal D.l. 327/2022) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 

 La misura dell’incentivo è pari a: 

Riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. 

 IMPORTANTE: Non è previsto un massimale annuo di decontribuzione. 

 

Articolo e servizio a cura della Consulente per il Lavoro Eleonora Giorgi – Area sviluppo Ufficio delle Risorse

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