Ronzoni Group / Blog / AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE
L’assunzione di donne cosiddette “svantaggiate” consente la riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. La disciplina che regola l’agevolazione è contenuta nell’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. La durata della riduzione è di dodici mesi nel caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato. Si applica anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica dell’incentivo e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che assumono donne svantaggiate.
La previsione normativa è da intendersi in riferimento alle “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, ovvero:
Riduzione in misura pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati e si applica anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.
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