Ronzoni Group / Blog / ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI – decontribuzione triennio 2024-2026
La Legge di Bilancio per l’anno 2024, art 1 commi da 180 a 182, ha introdotto un esonero contributivo, riguardante la quota IVS a carico dipendente, per le lavoratrici madri di almeno due figli, in riferimento all’anno 2024. Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Beneficiari di tale incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione dei datori di lavoro domestico.
La lavoratrice per ottenere l’applicazione dell’incentivo deve avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, anche part time ed anche a scopo di somministrazione.
L’applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Decontribuzione 100% della quota Inps a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, riparametrati su base mensile con valore massimo pari 250,00 euro.
La circolare Inps n. 27/2024 prevede, in via generale, che l’esonero per le lavoratrici madri è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.
La riduzione contributiva che prevede l’esonero della quota IVS (6% e 7%), previsto dalla stessa Legge di Bilancio 2024, risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli.
Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all’esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.
È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all’esonero (senza i quali l’Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).
Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo messo a disposizione dall’INPS.
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