Ronzoni Group / Blog / Decreto Trasparenza – Da agosto 2022 nuovi obblighi per i datori di lavoro
Impatto sugli obblighi di informazione essenziali per i lavoratori
La Direttiva Europea 1152/2019 ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile e garantendo allo stesso tempo l’adattabilità del mercato del lavoro, inoltre, introduce diritti minimi e aggiorna le norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle loro condizioni di lavoro.
La direttiva è stata recepita dal 01 agosto 2022 e produrrà i suoi effetti dal 13 agosto 2022
La direttiva europea 2019/1152 e Decreto Pubblicato in G.U.
In attuazione della direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea dal 1° agosto saranno operative le nuove disposizioni sulla redazione dei contratti di assunzioni e le relative variazioni produrranno effetti a partire dal 13 agosto 2022.
Lo schema di decreto legislativo varato dal Governo lo scorso 30 marzo 2022 comporterà importanti e profonde modifiche rispetto agli obblighi d’informazione sugli elementi essenziali e le condizioni di contratto da fornire al lavoratore in sede di costituzione del rapporto di lavoro.
I vostri e i nostri uffici di gestione del personale dovranno aggiornare le policy le prassi e i modelli utilizzati per contrattualizzare i rapporti di lavoro e adeguarli ai nuovi e più estesi obblighi di comunicazione, che descriviamo di seguito.
LE NUOVE DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO SI APPLICANO A:
COME ASSOLVERE ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Gli obblighi di informazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
Le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d’assunzione (o nella copia della comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro) devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro al lavoratore in modo trasparente, chiaro e completo in formato cartaceo oppure elettronico.
Il datore di lavoro o l’Impresa committente dovrà comunque conservare prova della trasmissione o della ricezione della comunicazione al lavoratore e, su richiesta di quest’ultimo, renderla accessibile in qualsiasi momento.
COSA DEVE ASSOLUTAMENTE CONTENERE LA COMUNICAZIONE?
Rispetto ad oggi, vengono ampliate in modo importante le informazioni da fornire al lavoratore.
Nello specifico la comunicazione dovrà contenere:
Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
Alcune informazioni potranno essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiormente ampio e comunque non oltre i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
Si tratta delle informazioni relative a:
Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare prima che il datore abbia adempiuto a tutti gli obblighi d’informazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti.
MODIFICHE AL CONTRATTO NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO
eventuali modifiche riguardanti gli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicati dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo.
I NUOVI OBBLIGHI VALGONO ANCHE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – CO.CO.CO.
Agli obblighi d’informazione è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche il committente nell’ambito dei:
ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CASI DI UTILIZZO DI SISTEMI O STRUMENTI DI LAVORO INFORMATIZZATI
Il datore di lavoro (ma anche il committente) in caso dell’utilizzo di strumenti e/o sistemi informatici, decisionali o di monitoraggio automatizzati tesi a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei lavoratori, sarà tenuto a fornire ai lavoratori una serie di ulteriori informazioni:
Eventuali modifiche incidenti sulle suddette informazioni che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, in forma scritta, con almeno 24 ore di anticipo.
È previsto per il lavoratore il diritto di accedere, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali (aziendali o territoriali), ai dati e di richiedere inoltre ulteriori approfondimenti sugli obblighi d’informazione elencati.
In caso di richiesta di ulteriori dati e/o informazioni il datore di lavoro dovrà rispondere in forma scritta entro 30 giorni dalla richiesta.
Le informazioni in commento dovranno essere comunicate dal datore di lavoro in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico.
Le comunicazioni dovranno essere fornite anche all’RSA/RSU o in mancanza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO
Sono previste importanti modifiche anche per i lavoratori distaccati all’estero.
In base alle nuove disposizioni il datore di lavoro che intenda distaccare all’estero un lavoratore (sia in uno Stato membro che in uno Stato terzo) nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, dovrà fornire al lavoratore, in forma scritta e prima della partenza, le seguenti informazioni:
Indipendentemente dal caso del distacco nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi e delle condizioni riguardanti il rapporto di lavoro nonché le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
SANZIONI: In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui la stessa sia effettuata in ritardo o in modo lacunoso e incompleto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
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